RISCHIO CAMPI ELETTROMAGNETICI

D.LGS. 159/2016 E RECEPIMENTO DIRETTIVA 2013/35/UE

In adeguamento a quanto già in vigore in Europa, il 2 settembre 2016 è entrato in vigore in Italia il D.Lgs 159/2016, pubblicato in gazzetta ufficiale del 18/08/2016, che abroga la direttiva 2004/40/CE e che attua la Direttiva 2013/35/UE sulle disposizioni minime di sicurezza e salute relative all’esposizione dei lavoratori ai rischi derivanti dai campi elettromagnetici.

Per “campi elettromagnetici” si intendono: campi elettrici statici, campi magnetici statici e campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici variabili nel tempo con frequenze sino a 300 Ghz.

Le disposizioni riguardano la protezione per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti agli effetti biofisici diretti e agli effetti indiretti noti provocati dai campi elettromagnetici.

Il decreto modifica gli artt. dal 206 al 212 del D.Lgs. 81/08 (Testo Unico sulla Sicurezza sul Lavoro), aggiornando il campo di applicazione, le definizioni, i valori limite di esposizione e valori di azione, la valutazione dei rischi e l’identificazione dell’esposizione, le disposizioni miranti ad eliminare o ridurre i rischi, la sorveglianza sanitaria e le deroghe.
Si introduce, altresi, l’art. 210 bis riguardante l’informazione e formazione dei lavoratori e dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza.

Sono stati quindi modificati i criteri per l’elaborazione della valutazione di rischio specifico che va aggiornata per tutti i luoghi di lavoro. Il nuovo processo di valutazione del rischio seguirà il seguente schema:

  • Individuazione delle sorgenti dei campi elettromagnetici presenti in azienda
  • Caratterizzazione delle singole sorgenti di CEM con misurazioni effettuate secondo la nuova Direttiva 2013/35/UE recepita (Analisi dello spettro e metodo del picco ponderato)
  • Eventuale segnalazione di aree di rischio specifico
  • Valutazione del rischio relativo agli addetti portatori di dispositivi medici e le lavoratrici in stato di gravidanza
  • Formazione specifica dei lavoratori sottoposti a CEM

La nuova valutazione andrà a sostituire quella esistente redatta in base ai criteri precedenti.

In caso di inadempienza le sanzioni previste a carico del datore e del dirigente di lavoro variano dall’arresto da tre a sei mesi e da ammenda che può variare da Euro 2.190,00 fino a Euro 7.014,40.

Per informazioni o richieste di intervento si prega mandare una mail all’indirizzo info@ecoconsuting.it o telefonare al 0422.1834804 chiedendo del dott. De Luca.
Cordiali saluti.