Il 20 dicembre 2021 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la L. 17 dicembre 2021, n. 215 che ha convertito, con modificazioni, il D.L. n. 146/ 2021, con importanti novità per datori di lavoro, sottoposti all’obbligo formativo, e lavoratori, tendenzialmente più tutelati.
Il legislatore in sede di conversione è intervenuto in definitiva su ben 14 articoli (artt. 7, 8, 13, 14, 18, 19, 26, 37, 51, 52, 55, 56, 79 e 99) del D. Lgs. n. 81/2008 (Testo Unico Sicurezza sul Lavoro), di cui viene integralmente sostituito anche l’Allegato I, con l’obiettivo evidente di innalzare il livello complessivo delle tutele prevenzionistiche sostanziali.
Le modifiche riguardano:
- una implementazione delle attività formative e di addestramento;
- l’individuazione più stringente delle funzioni di vigilanza e controllo e delle correlate responsabilità del preposto;
- l’estensione all’Ispettorato Nazionale del Lavoro delle stesse competenze di vigilanza e ispezione in precedenza riconosciute soltanto alle Aziende Sanitarie Locali;
- la riformulazione complessiva del potere di sospensione dell’impresa per lavoro sommerso e per gravi violazioni di sicurezza;
- il rilancio del ruolo degli organismi paritetici.
Sempre in riferimento all’ampiezza del provvedimento di sospensione in materia di salute e sicurezza è doveroso rilevare che il nuovo Allegato I al D. Lgs. n. 81/2008, elenca tassativamente le gravi violazioni da cui scaturisce il provvedimento degli organi ispettivi (INL e ASL).
In sede di conversione il Legislatore è intervenuto poi, in particolar modo, sulla figura del preposto e più nel dettaglio sugli artt. 18 e 19 del D. Lgs. n. 81/2008 per meglio specificare le funzioni attribuite allo stesso, che assume ora nel contesto di gestione aziendale della sicurezza sul lavoro un ruolo di primaria delicatezza e di assoluta centralità affianco a datore di lavoro e dirigente.
E’ stato stabilito, infatti, a seguito del provvedimento di conversione, l’obbligo per datore di lavoro e dirigenti (che organizzano e dirigono le attività secondo le attribuzioni e competenze conferite) di individuare il preposto o i preposti per l’effettuazione delle attività di vigilanza stabilite dall’art. 19 del Testo Unico, affidando ai contratti collettivi di lavoro la possibilità di stabilire la misura dell’emolumento spettante al preposto per lo svolgimento delle attività di vigilanza affidate, ma anche prevedendo che il preposto non possa subire alcun pregiudizio per lo svolgimento della propria attività.
Di indubbia importanza, infine, risultano le novità che riguardano la formazione e l’addestramento sui luoghi di lavoro. Sul punto, infatti, in relazione alla formazione, di rilievo appaiono le modifiche apportate ai commi 2 e 7 dell’art. 37 del D. Lgs. n. 81/2008 nei quali si prevede espressamente che entro il 30 giugno 2022 la Conferenza permanente Stato-Regioni adotterà un Accordo nel quale verranno accorpati, rivisitati e modificati, gli Accordi attuativi del Testo Unico sulla sicurezza sul lavoro in materia di formazione in modo da garantire da una parte la facile e pronta individuazione della durata, dei contenuti minimi e delle modalità della formazione obbligatoria a carico del datore di lavoro, dall’altra la puntuale specificazione delle modalità della verifica finale di apprendimento obbligatoria per i lavoratori di tutti i percorsi formativi e di aggiornamento obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro e delle verifiche di efficacia della formazione durante lo svolgimento della prestazione lavorativa.
Altro profilo di importante novità sul tema è quello che riguarda la formazione adeguata e specifica dei datori di lavoro (già prevista per i dirigenti e i preposti) che diventa obbligatoria con aggiornamento periodico, in funzione del lavoro e dei compiti svolti, in materia di salute e sicurezza, così come stabilito nell’Accordo adottato in Conferenza Stato-Regioni. Questa novità va ad incidere sul comma 7 dell’articolo 37 del Testo Unico sulla sicurezza che stabilisce che oltre ai dirigenti e ai preposti, anche i datori di lavoro dovranno ricevere un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico su salute e sicurezza.
In merito all’addestramento si stabilisce che quest’ultimo consisterà in una prova pratica, per l’uso corretto e in sicurezza di attrezzature, macchine, impianti, sostanze, dispositivi, anche di protezione individuale oltreché nella esercitazione applicata nel caso di procedure di lavoro in sicurezza, con la previsione espressa dell’obbligo di tracciare in apposito registro (anche informatizzato) gli interventi di addestramento effettuati.
Per assicurare l’adeguatezza e la specificità della formazione e l’aggiornamento periodico dei preposti, le attività formative di essi devono essere svolte interamente con modalità in presenza e ripetute, con cadenza almeno biennale e in ogni caso quando si rende necessario per l’evoluzione dei rischi già esistenti o per l’insorgenza di nuovi rischi.
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